

Le spese sostenute per alimentare l’autovettura potranno fruire della piena detraibilità ai fini Iva e della deducibilità dell’80% per quanto riguarda le imposte sui redditi
L’energia elettrica destinata alla ricarica della macchina utilizzata da un rappresentante di commercio, nell’ambito della sua attività, potrà beneficiare della detraibilità dell’Iva. La detrazione diventa parziale se l’acquisto è riferito anche ad operazioni non soggette a Iva. È una delle precisazioni fornite dall’Agenzia con la risposta n. 477 del 15 dicembre 2023.
L’istante, un agente di commercio, vuole acquistare un'auto elettrica e chiede se può portare in detrazione il costo dell'energia ricaricata tramite rete domestica presso il proprio box auto contenente anche una wall box.
In base alla disciplina sulla detraibilità dell'Iva per autoveicoli e relative spese, l’Agenzia ricorda che l’imposta sull'acquisto e sull'importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli per il carburante, è detraibile nella misura parziale del 40%, per diventare piena nel caso in cui il veicolo sia utilizzato per l'attività d'impresa, nonché per gli agenti e i rappresentanti di commercio (articolo 19-bis 1, lettera c) e d) del Decreto Iva). Tale disposizione deve essere chiaramente estesa anche ai veicoli elettrici e alle relative ricariche.
Considerando che l’istante è un agente di commercio, l’Agenzia conferma la detraibilità piena, ai fini Iva dei costi sostenuti per l'acquisto di autovetture elettriche e delle ricariche.
Se l’attività è promiscua, precisa l’Agenzia, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile all’attività privata, potendo applicarsi solo a fini aziendali. Sarà cura del contribuente individuare la quota d'imposta riferibile all'utilizzo dell'energia elettrica per fini privati e dunque indetraibile e quella detraibile in quanto riguardante la propria attività (vedi anche circolare n. 328/1997).
Ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia ricorda l'articolo 164 comma 1 del Tuir che prevede una deducibilità del 20% delle spese per i mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Tale percentuale è elevata all'80% per gli agenti o i rappresentanti di commercio. Il beneficio come indicato dal comma 1-bis spetta anche per le spese del carburante, purché venga pagato esclusivamente con carte di credito, carte di debito o carte prepagate. L’Agenzia ritiene che l’energia elettrica possa essere equiparata al ''carburante per autotrazione'' menzionato comma 1-bis altrimenti si creerebbero ingiustificate disparità di trattamento.
In conclusione l’istante potrà dedurre dal proprio reddito d'impresa l’80% della spesa di energia elettrica effettivamente destinata alla ricarica della propria autovettura nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 164, comma 1 e 1-bis, del Tuir, anche se tale ricarica è effettuata presso una stazione ad uso domestico (wall box) situata nel proprio garage, a patto che venga documentato e comprovato l'utilizzo dell’energia come ''carburante'' utilizzato per la propria attività.