Al di là delle ipotesi aggravate di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di droghe la sanzione accessoria più grave della sospensione non si applica automaticamente, ma è scelta affidata al giudice. Il giudice che condanna l’imputato per omicidio stradale non aggravato non è tenuto ad applicare automaticamente la revoca della patente di guida. E se l’applica deve fornire adeguata motivazione sul perché ritiene che l’imputato costituisca un pericolo “anche futuro” per la sicurezza della circolazione stradale. Infatti, chi commette uno dei reati stradali contemplati dall’articolo 222 del Codice della strada, ma non ulteriormente aggravati dall’assunzione di alcol o droghe, può soggiacere alla sanzione amministrativa accessoria tanto della sospensione quanto della revoca della patente di guida.
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