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Pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 aprile 2024 sulle “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi” per il controllo elettronico della velocità

Il decreto che diventa subito operativo, dà 12 mesi di tempo per l’adeguamento alle nuove regole degli autovelox già installati, decorsi i quali “gli stessi sono disinstallati” sino all’adeguamento alle disposizioni del decreto.I tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno 1 Km prima fuori dei centri abitati. Inoltre, viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione.

Non si potranno utilizzare dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto: inferiore a 50 Km, nelle strade urbane; per le extraurbane solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 km rispetto a quello previsto dal codice per quel tipo di strada (se il limite è di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h ma non per limiti inferiori).

Infine, il decreto precisa che l’utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c’è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10505/2024, ha però affermato che è sempre annullabile la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato”, chiarendo che si tratta di procedure con “natura e finalità” diverse.

 

 

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